Genitori separati: chi paga le spese per il campo estivo/grest?
- Domenico Antonio Lamanna Di Salvo - Antonella Francesca Di Marsico

- 12 lug
- Tempo di lettura: 4 min
Nel panorama del diritto di famiglia, la gestione e il riparto degli oneri economici per i figli minori rappresentano una delle principali fonti di contenzioso post-separazione. L'art. 337-ter c.c. fissa il principio cardine secondo cui ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Mentre l'assegno di mantenimento a cadenza mensile è destinato a coprire le esigenze ordinarie e prevedibili della quotidianità (quali vitto, alloggio, abbigliamento di base e trasporti routinari), una differente disciplina governa le cosiddette "spese straordinarie".
Le spese straordinarie si identificano, secondo la definizione offerta dalla Suprema Corte di Cassazione, in quegli esborsi che per la loro rilevanza economica, imprevedibilità e occasionalità esulano dal normale regime di vita della prole (Cass. civ., n. 1562/2020; Cass. civ., n. 7169/2024). All'interno di questa categoria, l'iscrizione e la frequenza dei centri estivi e dei grest occupano una posizione peculiare: sebbene la sospensione delle attività scolastiche sia un evento ciclico e prevedibile, il costo concreto di tali strutture varia considerevolmente di anno in anno in base alla natura del programma (pubblico o privato), alla durata e alla localizzazione, rendendo impossibile una quantificazione a priori nell'assegno mensile. La giurisprudenza è pertanto unanime nel qualificare l'onere del centro estivo come spesa straordinaria.
Nonostante la concorde qualificazione dogmatica come spesa straordinaria, non sussiste uniformità in ordine alla necessità di un previo accordo tra i genitori per la validità della spesa e il conseguente diritto al rimborso. L'analisi dei Protocolli d'intesa adottati dai diversi uffici giudiziari italiani permette di mappare tre distinti orientamenti:
A) Orientamento del consenso preventivo obbligatorio
Adottato diffusamente nei distretti di grandi dimensioni metropolitane (tra cui Roma, Milano, Napoli, Torino, Palermo, Bari, Novara, Pisa e Reggio Calabria), questo indirizzo include i centri estivi tra le spese extrascolastiche o ludiche non urgenti, richiedendo la preventiva concertazione tra i genitori. Per ovviare a condotte ostruzionistiche, i relativi protocolli introducono lo strumento del silenzio-assenso: il genitore proponente deve inviare una comunicazione scritta dettagliata (tramite canali tracciabili come e-mail o messaggistica telematica) indicando costi e specifiche del centro; l'omessa risposta della controparte entro un termine prefissato (es. 10 giorni per il Protocollo di Roma, 20 giorni per quello di Palermo) equivale a un assenso implicito, legittimando la richiesta di rimborso (cfr. Trib. Ferrara n. 362/2018).
B) Orientamento dell'autonomia decisionale
Espressione delle prassi di uffici giudiziari quali Brescia, Bergamo, Imperia, Vicenza, Rovigo e Sulmona, questo secondo filone esclude la necessità di un accordo preventivo. La ratio poggia sulla presunzione che il centro ricreativo risponda intrinsecamente all'interesse superiore del minore, configurandosi non come mero svago, ma come strumento essenziale di custodia e conciliazione dei tempi di vita e lavoro del genitore collocatario durante la pausa estiva delle scuole. Al genitore istante è richiesta la sola esibizione della documentazione fiscale per esigere la quota di spettanza dell'altro.
C) Orientamento condizionale o intermedio
Il Tribunale di Bologna adotta una soluzione mediana e flessibile. La deroga all'accordo preventivo è ammessa a una precisa condizione oggettiva: la frequenza del centro deve essere imposta da stringenti e comprovate esigenze lavorative del genitore collocatario, in assenza di alternative tempestive offerte dal genitore non collocatario (anche tramite il ricorso alla rete parentale, come i nonni) (Trib. Bologna n. 453/2019). Qualora la scelta risponda a finalità puramente ricreative, si riespande la necessità del consenso preventivo.
È utile rilevare una trasversale distinzione operata da molteplici Corti tra strutture pubbliche e private: per i campus o grest pubblici, caratterizzati da tariffe calmierate, l'accordo preventivo non è ritenuto necessario; al contrario, per l'iscrizione a centri estivi privati a tariffe di mercato, il consenso bilaterale resta un requisito d'obbligo.
L'assenza di un consenso preventivo, anche nei fori che lo impongono come regola generale, non determina la sanzione automatica dell'irripetibilità della spesa. La giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Enna n. 173/2026; Trib. Roma n. 16684/2018; Trib. Alessandria n. 639/2019) dà seguito all'insegnamento della Suprema Corte (Cass. civ., n. 2467/2013), secondo cui il giudice investito della domanda di rimborso è tenuto a effettuare un vaglio ex post guidato dal principio del best interests of the child
Il rimborso viene accordato qualora la spesa risulti:
Rispondente all'interesse concreto del minore e non meramente voluttuaria.
Proporzionata e compatibile con le condizioni economico-patrimoniali della famiglia e con il suo pregresso tenore di vita.
In questa sede, assume rilievo determinante il comportamento processuale ed extraprocessuale delle parti: un rifiuto manifestato dal genitore non istante basato sul mero assunto "non voglio pagare" viene censurato come diniego immotivato e pretestuoso, privo di valore giuridico, e depone a favore del riconoscimento del diritto al rimborso in capo al genitore che ha anticipato l'esborso.
Un profilo di significativo rilievo dogmatico riguarda i criteri quantitativi di ripartizione della spesa straordinaria stabilita. Sebbene la prassi giudiziaria abbia a lungo applicato in modo automatico la suddivisione paritetica al 50% tra i genitori, l'evoluzione della giurisprudenza di legittimità ha censurato tale automatismo.
Con molteplici arresti (Cass. civ., n. 6933/2023; Cass. civ., n. 15125/2023; Cass. civ., n. 7169/2024), la Corte di Cassazione ha statuito che l'applicazione rigida della quota del 50%, in presenza di una sensibile disparità nei redditi e nei patrimoni dei genitori, si pone in contrasto con il precetto di proporzionalità previsto dall'art. 337-ter c.c. Pertanto, il regime di riparto deve raccordarsi rigidamente alle percentuali eventualmente già fissate dal titolo giudiziale di separazione o divorzio (ad esempio, 60% e 40%) o, in mancanza di una specifica previsione, deve essere rimodulato dal giudice sulla scorta delle reali capacità economiche di ciascuna parte, accantonando ogni presunzione di pariteticità aritmetica.
In conclusione, la disciplina delle spese per i centri estivi evidenzia la complessa interazione tra le fonti negoziali delle parti (accordi omologati) e le fonti eteronome (provvedimenti del giudice e protocolli locali). Se le pattuizioni contenute nelle sentenze di separazione o nei verbali omologati prevalgono sempre in virtù del principio di autonomia privata (cfr. Trib. Pistoia n. 1013/2020), in subordine l'operatore giuridico deve prestare massima attenzione alle specificità del protocollo del distretto di competenza. La sequenza procedimentale corretta — sostanziata nell'invio preventivo di una comunicazione scritta e nella conservazione dei giustificativi di spesa — emerge come lo strumento principale per garantire la certezza del diritto e la stabilità delle pretese restitutorie nell'interesse della prole e dell'equilibrio familiare.
