A chi spetta il pagamento dell'IMU in caso di separazione e divorzio?

Il presupposto d'imposta dell'IMU postula storicamente un rapporto qualificato con l'immobile, riconducibile alla proprietà o a un altro diritto reale di godimento. Nell'ipotesi di crisi coniugale o della convivenza, il legislatore è intervenuto per disciplinare specificamente la traslazione della soggettività passiva, al fine di sollevare il proprietario non assegnatario da un carico fiscale su un bene di cui non ha più la disponibilità.
La disciplina fino al 2019: L'art. 4, comma 12-quinquies del D.L. n. 16/2012 e l'art. 1, comma 707 della L. 147/2013 stabilivano che il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa coniugale determinasse, ai soli fini IMU, la costituzione di un diritto di abitazione in capo al coniuge assegnatario. Di conseguenza, la soggettività passiva veniva interamente traslata su quest'ultimo.
La riforma del 2020 (Legge n. 160/2019): I commi 741 (lett. c, n. 4) e 743 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2020 hanno confermato tale impianto, definendo come "abitazione principale" la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli. Il legislatore ha qualificato ex lege l'assegnatario quale unico soggetto passivo dell'imposta. La Suprema Corte ha esteso tale principio per eadem ratio anche alle convivenze di fatto (more uxorio).
Un profilo ampiamente dibattuto concerne l'automaticità dell'esenzione IMU per il coniuge o partner assegnatario. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 4303 del 19 febbraio 2025, ha statuito un principio rigoroso: il mero provvedimento giudiziale di assegnazione non è sufficiente a garantire il beneficio fiscale.
Secondo l'orientamento dei giudici di legittimità, l'esenzione d'imposta postula necessariamente che l'assegnatario abbia stabilito nell'unità immobiliare sia la propria residenza anagrafica sia la dimora abituale. Essendo l'esenzione una norma agevolativa, essa non può subire interpretazioni estensive. Nel caso di specie esaminato dalla Suprema Corte, il diritto all'esenzione è stato negato alla contribuente che, pur titolare del provvedimento di assegnazione, aveva trasferito la propria residenza anagrafica in un altro comune. La normativa intende così valorizzare il principio della residenza effettiva, sanzionando eventuali condotte elusive o l'utilizzo distorto del beneficio.
Un secondo elemento di incertezza interpretativa è derivato dalla formulazione letterale del comma 743 della L. 160/2019, laddove si fa riferimento al "genitore affidatario dei figli". Alcuni enti impositori locali hanno interpretato restrittivamente la norma, sostenendo che l'esclusione IMU per il proprietario non assegnatario decada nel momento in cui i figli raggiungano la maggiore età e cessi il regime di affidamento.
La giurisprudenza di merito più recente ha respinto tale interpretazione restrittiva. La sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Forlì (n. 38, sez. 2 del 19 febbraio 2026) ha chiarito che l'esenzione per il proprietario non assegnatario opera anche in assenza di figli minori o in presenza di figli maggiorenni non conviventi. I giudici tributari, richiamando la Circolare n. 1/DF del 18 marzo 2020 del Ministero delle Finanze, hanno evidenziato che la nuova formulazione del 2019 non ha modificato la logica sostanziale della disciplina previgente. Il proprietario estromesso dall'abitazione perde la totale disponibilità giuridica e materiale del bene, non potendone ritrarre alcuna utilità economica; pertanto, l'imposizione fiscale in capo a quest'ultimo risulterebbe priva di presupposto economico e giuridico.
L'evoluzione giurisprudenziale consolidatasi tra il 2023 (Ordinanza Cassazione n. 6545/2023) e l'inizio del 2026 delinea un quadro chiaro e binario:
Inesistenza del debito d'imposta per il coniuge non assegnatario: Il proprietario privato della disponibilità del bene a seguito di provvedimento giudiziale non è mai soggetto passivo IMU, a prescindere dall'età o dalla convivenza dei figli.
Condizionalità dell'esenzione per il coniuge assegnatario: Quest'ultimo, in qualità di titolare ex lege del diritto di abitazione ai fini fiscali, è l'unico soggetto passivo teorico. Tuttavia, potrà godere dell'esenzione per "abitazione principale" solo laddove rispetti il duplice requisito oggettivo e soggettivo della dimora abituale e della residenza anagrafica nel suddetto immobile.
La scissione netta tra gli effetti civilistici del diritto di famiglia e i requisiti formali del diritto tributario impone, pertanto, massima cautela e un tempestivo adeguamento dei registri anagrafici all'indomani della crisi familiare.
