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Come vengono ripartite le spese scolastiche in caso di separazione e divorzio?

Immagine del redattore: Domenico Antonio Lamanna Di Salvo - Antonella Francesca Di Marsico
Domenico Antonio Lamanna Di Salvo - Antonella Francesca Di Marsico
4 set
Tempo di lettura: 5 min

L’inizio dell’anno scolastico rappresenta un momento di forte transizione per le famiglie e, nel contesto dei genitori separati o divorziati, diventa spesso terreno di accesi conflitti economici. La determinazione di cosa rientri nell’assegno di mantenimento ordinario e cosa costituisca invece una "spesa straordinaria" (extra assegno) è una delle questioni più dibattute nel diritto di famiglia italiano. In linea generale, il principio cardine che regola la materia è l'autonomia privata: vale innanzitutto quanto stabilito in sede di separazione, divorzio o tramite accordo formale tra i genitori, omologato dal Tribunale. In assenza di specificazioni analitiche nel provvedimento, si fa riferimento alle linee guida nazionali e ai protocolli locali. Di seguito si propone una disamina tecnica della ripartizione delle spese, arricchita dal contributo pratico dei professionisti del settore e dal confronto diretto tra le principali fonti giuridiche e giurisprudenziali.

Per introdurre la problematica da un punto di vista strettamente operativo e quotidiano, risulta particolarmente illuminante la seguente riflessione: Le spese relative al corredo scolastico (materiale di cancelleria) per il CNF (Consiglio Nazionale Forense) rientrano nel mantenimento. Attenzione però: quasi tutti i Tribunali Italiani dispongono di un proprio Protocollo relativo alle spese ordinarie e straordinarie inerenti il mantenimento della prole. È, però, opportuno far presente che tali Protocolli possono variare: exempli gratia, il Protocollo di Napoli potrebbe non essere uguale a quello di Savona. In assenza di tale protocollo, quello da seguire rimarrà quello del CNF, o quanto eventualmente sancito in fase di separazione.

Per questo motivo, è essenziale richiedere sempre il protocollo al proprio legale,  onde evitare ulteriore acredine fra le parti e spiacevoli malintesi, spesso, poi utilizzati al solo fine di strumentalizzare i propri figli.

Proprio al fine di ridurre - laddove possibile - tali divergenze alle volte macroscopiche, il Consiglio Nazionale Forense ha elaborato orientamenti volti a uniformare l'interpretazione delle voci di spesa a livello nazionale. Secondo tale schema, le spese vengono suddivise in tre macro-categorie stabili:

  • Spese comprese nell'assegno di mantenimento: spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero; baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare; prescuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile;

  • Spese extra assegno obbligatorie (senza previa concertazione): libri scolastici.

    • Nota: Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate.

  • Spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori

    • Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni; frequenza del conservatorio o scuole formative; master e specializzazioni post universitari; frequentazione del conservatorio o di scuole formative; spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola; viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio; corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;

    • Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione.

Il CNF disciplina anche la procedura per richiedere il rimborso della quota spettante (solitamente il 50%):"In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, fax, рес, есс.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.

Come evidenziato nell'introduzione, i singoli Tribunali territoriali adottano protocolli locali che presentano sfumature e divergenze applicative non trascurabili.

Si riportano di seguito, in modo letterale, i testi dei Protocolli dei Tribunali di Bari e Milano relativi all'ambito scolastico.

  1. Protocollo del Tribunale di Bari: "SPESE RELATIVE ALL' ISTRUZIONE b.1) Ordinarie: corredo inizio anno scolastico, spese di cancelleria e spese di uso comune e ricorrente, buoni pasto o mensa scolastica, fondo cassa richiesto periodicamente dalla scuola.b.2) Straordinarie che non richiedono il preventivo consenso: eventuali tasse scolastiche, spese connesse all'iscrizione ed eventuali contributi inizio anno per la scuola pubblica; assicurazione scolastica, dotazione informatica e tecnica richiesta dalla scuola, libri e dispense per le scuole medie inferiori, superiori e per l'università; tasse per l'università pubblica; uscite didattiche, servizio pre e post scuola presso l'istituto scolastico (se necessario per sopperire agli orari di lavoro di entrambi i genitori); gite scolastiche senza pernottamento, abbonamenti per il trasporto pubblico.b.3) Straordinarie che richiedono il preventivo consenso: gite scolastiche con pernottamento, rette di iscrizione e frequenza di scuole ed università private; ripetizioni scolastiche e doposcuola; corsi di specializzazione e master; viaggi studio all'estero; alloggio universitario; frequentazione del conservatorio (ove svolto come indirizzo aggiuntivo) e di scuole formative; spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); corsi per l'apprendimento delle lingue straniere, corsi di musica, spese per l'acquisto degli strumenti musicali richiesti dal conservatorio o dal corso di musica prescelto"

  2. Protocollo del Tribunale di Milano: incluse nell’assegno di mantenimento: materiale di cancelleria scolastica ricorrente nell’anno- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici; b) libri di testo; c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica; d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato; e) assicurazione scolastica; f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe; g) gite scolastiche senza pernottamento; h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico; i) mensa scolasticа- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati; b) gite scolastiche con pernottamento; c) corsi di recupero e lezioni private; d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati; e) alloggio presso la sede universitaria.- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b)- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue; b) corsi di musica e strumenti musicali; [...] f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori ... "

Dall'analisi comparativa dei testi emergono chiare differenze geografico-giuridiche. Ad esempio, la mensa scolastica (buoni pasto) è considerata espressamente una spesa ordinaria (compresa nell'assegno) per il Tribunale di Bari, mentre il Tribunale di Milano la qualifica come spesa extra assegno, seppur esente dal preventivo accordo. Allo stesso modo, il corredo scolastico di inizio anno (zaino, astuccio, ecc.) riceve discipline diversificate nelle minuzie interpretative dei singoli uffici giudiziari.

In conclusione, l'incertezza normativa del settore impone ai genitori e ai loro difensori una lettura attenta del protocollo adottato dal Tribunale del luogo di residenza dei minori o, preferibilmente, una redazione estremamente analitica degli accordi in sede di separazione o divorzio, per blindare la stabilità familiare ed economica della prole.

Cosa accade, in caso di frequentazione presso un istituto privato? Ne parleremo in un prossimo articolo!


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