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Scuola privata e spese tra genitori separati: cosa afferma la Cassazione?

Immagine del redattore: Domenico Antonio Lamanna Di Salvo - Antonella Francesca Di Marsico
Domenico Antonio Lamanna Di Salvo - Antonella Francesca Di Marsico
10 minuti fa
Tempo di lettura: 5 min

La scelta dell'istituto scolastico della prole non costituisce un atto di gestione ordinaria rimesso alla discrezionalità esclusiva del genitore presso il quale il figlio vive prevalentemente. Al contrario, essa si configura come una delle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione e all'educazione dei figli, che richiedono la condivisione di entrambi i genitori.

Il cardine normativo dell'istituto risiede nell'art. 337-ter, comma 3, c.c., il quale stabilisce che la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi e che le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore devono essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. Tale principio non viene meno neppure nei casi di affidamento esclusivo: ai sensi dell'art. 337-quater c.c., le decisioni di maggiore interesse rimangono condivise, salvo diversa disposizione del giudice. La mera collocazione del minore non attribuisce, pertanto, un potere esclusivo sulle scelte scolastiche. Se l'accordo non viene raggiunto, la decisione è rimessa al giudice, il quale deve individuare nel caso concreto la soluzione maggiormente rispondente all'interesse morale e materiale del minore.

L'evoluzione giurisprudenziale recente ha censurato la prassi di risolvere i conflitti genitoriali sulla base di criteri meramente pratici o di preferenze astratte.

L'ordinanza Cass. civ., Sez. I, 7 agosto 2026, n. 24522 affronta direttamente il peso da attribuire alla logistica familiare. Nel caso esaminato, il giudice di merito aveva autorizzato la madre a iscrivere la figlia a una scuola pubblica, valorizzando in via prevalente elementi organizzativi (la vicinanza all'abitazione, la compatibilità del tragitto con il lavoro materno, la presenza di un'amica e la collocazione prevalente della bambina presso di lei). La Suprema Corte ha censurato tale approccio, statuendo che gli elementi di organizzazione quotidiana devono essere sì valutati, ma non possono assumere un peso quasi automatico né sostituire la comparazione complessiva richiesta dalla legge.

La decisione scolastica non può essere costruita attorno alla sola comodità del genitore collocatario: occorre chiedersi quale soluzione sia realmente migliore per lo specifico figlio. A tal fine, il giudice ha l'obbligo di effettuare una valutazione individualizzata e complessa, strutturata sul confronto dei seguenti elementi concreti, quali, exempli gratia:

  • L'offerta formativa dei due istituti e i loro programmi;

  • Le esigenze educative e lo sviluppo evolutivo del minore;

  • L'identità culturale e familiare;

  • Le inclinazioni, capacità e aspirazioni personali del figlio;

  • I vantaggi e gli svantaggi organizzativi per entrambi i genitori;

  • La vita sociale e relazionale del minore (ritenendo, ad esempio, la sola presenza di un'amica un elemento di peso limitato se isolato dal contesto).

I dati testuali chiariscono che non esiste una preferenza automatica né per la scuola pubblica né per quella privata o confessionale. Il giudice deve confrontare le opzioni come progetti educativi concreti e non come categorie astratte. Si possono, però, estrapolare i seguenti principi applicativi:

  • La natura dell'istituto e il fattore economico: La natura pubblica dell'istituto non determina una preferenza legale. Al contempo, la disponibilità di un genitore a pagare integralmente la retta di una scuola privata non è un elemento decisivo e non può imporre tale scelta, dovendosi sempre fare riferimento all'interesse morale e materiale del minore (Cass. n. 26820/2023).

  • La continuità ambientale e relazionale: La continuità con il percorso scolastico già intrapreso e i rapporti costruiti con compagni e insegnanti assumono un peso particolare. In un caso relativo all'iscrizione alle scuole medie (Cass. n. 13570/2024), è stata confermata l'autorizzazione a frequentare un istituto privato (di matrice cattolica) presso cui il minore aveva già svolto le elementari. Ciò rispondeva all'esigenza di assicurare stabilità ambientale ed evitare ulteriori fratture in contesti di forte conflittualità familiare o fragilità evolutive del minore, rendendo recessiva la contestazione del padre sulla libertà di autodeterminazione religiosa.

  • Insufficienza di elementi strutturali astratti: È stata censurata la decisione che ha privilegiato la scuola privata sulla base di elementi non sufficienti o puramente accessori, quali la presenza di un giardino, lo svolgimento di maggiori attività extracurriculari o il mero assolvimento dell'onere di spesa da parte del padre (Cass. n. 26820/2023).

La volontà del minore assume un rilievo crescente con l'età e la maturità. Gliartt. 336-bis e 337-octies c.c.(nonché l'art. 337-ter, comma 3, c.p.c.) prevedono l'ascolto del minore che abbia compiuto i dodici anni, o anche di età inferiore se capace di discernimento. La sua opinione non vincola automaticamente il giudice, ma deve essere inserita nella valutazione complessiva, specialmente quando riguarda relazioni consolidate o scelte che incidono profondamente sul percorso educativo.

Sotto il profilo processuale, l'art. 473-bis.24 c.p.c. (nel testo vigente dopo il correttivo alla riforma Cartabia), nel disciplinare il reclamo contro i provvedimenti temporanei e urgenti, consente il ricorso per Cassazione nei casi in cui il provvedimento incida in modo sostanziale sulla responsabilità genitoriale. La scelta dell'istituto scolastico è riconosciuta come una decisione che tocca diritti fondamentali del minore e dei genitori, potendo produrre effetti significativi e duraturi sul percorso di crescita. Di conseguenza, laddove il giudice si sostituisca ai genitori assumendo una scelta di maggiore interesse, il provvedimento ha natura decisoria e stabilità tali da aprire la strada al controllo di legittimità della Cassazione.

Le ricadute economiche del contrasto sulle scelte scolastiche e l'efficacia del dissenso espresso da un genitore sono state specificamente delineate dalla giurisprudenza di legittimità, in particolare dall'ordinanza Cass. civ., Sez. I, 25 maggio 2023, n. 14564:

  1. Inesistenza di un diritto di veto: Il genitore non gode di un diritto di veto automatico. Manifestare il proprio dissenso (valido anche se espresso tramite lettera raccomandata del proprio avvocato in sede stragiudiziale) non è di per sé sufficiente a escludere l'obbligo di partecipazione alla spesa per la scuola privata.

  2. Sindacato giudiziale e criteri di verifica: In caso di rifiuto di provvedere al rimborso, spetta al giudice verificare la rispondenza della spesa all'interesse del minore. Tale accertamento richiede di commisurare l'entità dell'esborso rispetto all'utilità e alla sua sostenibilità in rapporto alle condizioni economiche dei genitori.

  3. Effetti del mancato accordo preventivo: In linea generale, il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente e a informare l'altro di tutte le scelte da cui derivino spese, ma solo di quelle di maggiore interesse. Tuttavia, in relazione alle spese straordinarie, il mancato previo interpello dell'altro genitore può essere sanzionato nei rapporti tra coniugi, ma non comporta automaticamente l'irripetibilità della spesa. Il genitore anticipatario ha diritto al rimborso qualora l'esborso risulti effettuato nell'interesse del minore e sia compatibile con il tenore di vita della famiglia (Cass. n. 5059/2021, Cass. n. 6799/2022).

  4. Natura delle spese e Azione Monitoria: Le spese scolastiche e mediche poste a carico dei genitori pro quota in sede di separazione o divorzio non sono "spese straordinarie in senso stretto" (regime che si applica solo a esborsi imprevedibili e imponderabili che richiedono un'autonoma azione di accertamento). Esse integrano l'assegno di mantenimento come componenti variabili ordinarie, stante la loro prevedibilità nel ripetersi. Pertanto, il genitore che ha anticipato tali somme può agire direttamente in via monitoria per ottenere il rimborso sulla base del titolo originario di condanna, senza doversi munire di un nuovo titolo giudiziale.

In conclusione, la questione, pur affrontata rieptutamente dagli Ermellini, rimane ancora una vexata quaestio, per la quale sarebbe auspicabile un intervento a Sezioni Unite, al fine di dirimere i dubbi e le diverse interpretazioni. 


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