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Stalking da mantenimento: una nuova fattispecie di reato?

Immagine del redattore: Domenico Antonio Lamanna Di Salvo Domenico Antonio Lamanna Di Salvo

Spesso, noi avvocati matrimonialisti/divorzisti siamo obtorto collo costretti a confrontarci con il reato di stalking, regolato dall'art. 612 c. p. Come noto, lo stalking può manifestarsi in tanti modi ed essere animato da differenti intenti. Ciononostante, esiste una forma particolare di stalking che afferisce le patologie del rapporto coniugale: ci riferiamo, in particolare, allo stalking per il mantenimento, quello cioè commesso dall’ex coniuge che, non riuscendo a incassare l’assegno che il giudice gli ha riconosciuto, interferisce in continuazione nella vita del soggetto obbligato fino a compiere vere e proprie persecuzioni.  La Cassazione (Cass. 07.03.2024, n. 9878) si è recentemente occupata del caso in una sentenza riguardante una donna  accusata di aver perseguitato il suo ex marito con l’obiettivo di ottenere il mantenimento. Le sue azioni includevano non solo il pedinamento fisico, ma anche una serie di atti intimidatori quali insultiminacce, e un utilizzo aggressivo dei social network, con post offensivi mirati all’ex partner. Tali comportamenti, secondo la sentenza della Corte, configurano un chiaro caso di stalking, ovvero di persecuzione ossessiva, che va ben oltre la mera espressione di una richiesta di mantenimento. Tale comportamento è stato valutato come stalking non tanto per i singoli atti in sé, ma piuttosto la loro reiterazione nel tempo, che crea una situazione di assedio psicologico per la vittima. In questo contesto, l’atteggiamento persecutorio acquisisce una specifica valenza offensiva, rendendo la condotta nel suo complesso penalmente rilevante.

Nel caso di specie, si era in presenza di una varietà di azioni con diverso grado di intensità, tutte dal chiaro intento persecutorio, che spaziavano da appostamenti a minacce verbali e fisiche, insulti, messaggi offensivi sui social e ripetute chiamate telefoniche. In passato, la Cassazione ha riconosciuto la sussistenza del reato di stalking anche dinanzi a pochi comportamenti, purchè ripetuti in un breve arco temporale (ad esempio, diverse telefonate nel giro di poche ore). Tuttavia, è anche necessario che nella vittima si verifichi almeno uno di questi tre effetti:

 

  • un grave stato di ansia e di stress emotivo;

  • uno stato di paura tale da temere per l’incolumità propria o di un suo caro;

  • un condizionamento psicologico tale da costringere la vittima ad alterare le proprie abitudini di vita come ad esempio cambiare numero di telefono, modificare la strada per tornare a casa, sospendere un account social e così via.

 

Se c’è la condotta reiterata ma non ci sono queste conseguenze sulla vittima, il reato c’è ancora ma è meno grave: si parlerà tutt’al più del reato di molestie telefoniche, punito penalmente in modo meno severo.

Non possiamo che condividere in toto l'importazione seguita dalla Cassazione, perchè in Italia l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni, che sfocia in comportamenti ossessivi e persecutori, non è e non deve essere tollerato. 

Va severamente punito chi cerca di umiliare e perseguitare il proprio ex, trasformando l'esercizio di un diritto in uno strumento di tortura e di ricatto!



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