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Eredità sopravvenuta e revoca dell'assegno divorzile

  • Immagine del redattore: Domenico Antonio Lamanna Di Salvo
    Domenico Antonio Lamanna Di Salvo
  • 27 ott 2025
  • Tempo di lettura: 3 min

Come noto, l'assegno divorzile viene calcolato in base alle capacità reddituali degli ex - coniugi. Quid iuris, qualora le condizioni di uno di essi mutino vistosamente - come nel caso in cui un ex coniuge riceve un'eredità consistente? 

La Legge ammette il ricorso per la "revisione" dell'assegno divorzile, che, in ogni caso, richiede la preliminare presenza di “giustificati motivi” ed impone "la verifica di una sopravvenuta, effettiva e significativa modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi sulla base di una valutazione comparativa delle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali. Ove, pertanto, le ragioni invocate per la revisione siano tali da giustificare la revoca o la riduzione dell’assegno divorzile, è indispensabile accertare con rigore l’effettività dei mutamenti e verificare l’esistenza del nesso di causalità tra gli stessi e la nuova situazione economica instauratasi" (Cass. civ., sez. I, ordinanza 14 maggio 2024, n. 13192). 

Ora, è più che logico desumere che i "giustificati motivi" richiamati dagli Ermellini si riferiscano ad incrementi di reddito (ad esempio, una migliore posizione lavorativa con uno stipendio vistosamente più importante rispetto al passato): ma che succede nel caso in cui l'ex coniuge riceva un'eredità consistente? 

La Giurisprudenza di merito sembra sempre più orientata a valutare nel complesso la situazione dell’avente diritto all’assegno considerando tutti i fatti sopravvenuti e provati come incidenti. Tale orientamente appare radicato anche nella Giurisprudenza di legittimità. La Cassazione ha ribadito che, alla luce del nuovo orientamento in tema di assegno di divorzio elaborato dalle Sezioni Unite della Corte con la celebre sentenza 18287 del 2018, lo squilibrio economico patrimoniale costituisce la precondizione necessaria per l’accertamento del diritto, potendo trovare applicazione il criterio perequativo – compensativo e, quando rileva, anche quello assistenziale. Dunque, non si può tenere conto del tenore di vita matrimoniale, ma rileva solo lo squilibrio economico patrimoniale, che costituisce la precondizione necessaria per l’accertamento del diritto all’assegno.

La ratio è quella di evitare che un ex coniuge possa continuare a godere di un beneficio qualora non ne abbia più la necessità e qualora sia perfettamente in grado, date le mutate circostanze, quali donazioni, eredità sopravvenute o un lavoro di auto mantenersi. "Il mutamento delle circostanze non deve essere transitorio bensì persistente e sufficientemente consistente sulla base delle valutazioni del giudice in riferimento alla situazione concreta. Occorre infatti, dapprima valutare l’entità della donazione o dell’eredità ricevuta; difatti tali entrate patrimoniali possono giustificare la modifica o, addirittura la revoca dell’assegno, unicamente qualora l’entità ricevuta sia di una portata tale da modificare in modo rilevante le condizioni economiche dell’erede nonché ex coniuge" (Cass. 02/07/2021, n. 18777). 

Va da sé che, se l’eredità sia di un importo esiguo, ciò non legittima alcuna modifica o revoca dell’assegno divorzile.

Recentemente, la Cassazione è ritornata sul tema (Cass. civ., 14/05/2024, n. 13192), evidenziando la necessità di valorizzare, nell’accertamento dei “giustificati motivi” i criteri di carattere oggettivo.

Occorre cioè aver riguardo alla verifica di una sopravvenuta, effettiva e significativa modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi.

E tale verifica deve essere svolta secondo una valutazione comparativa delle condizioni economiche di entrambe le parti.

Nell’ipotesi in cui il motivo di revisione sia di consistenza tale da condurre alla revoca o riduzione dell’assegno divorzile, è indispensabile procedere al rigoroso accertamento di due requisiti:

 

  • l’effettività dei predetti mutamenti

  • l’esistenza di un nesso di causalità tra essi e la nuova situazione patrimoniale conseguentemente instauratasi.

Solo in presenza di entrambi i requisiti potrà legittimamente procedersi alla revoca dell’assegno divorzile all’ex che ha ricevuto un lascito.

Gli Ermellini hanno, poi, precisato che, "nella valutazione comparativa delle situazioni degli ex coniugi, tale oggettivo incremento non possa essere azzerato in ragione delle loro condizioni psico-fisiche".

In caso di lasciti di compendi immobiliari, occorre invero sempre valutare l’incidenza della possibile messa a reddito del patrimonio immobiliare.

In conclusione, un'eredità sopravvenuta consistente può rappresentare il presupposto per richiedere la revoca dell'assegno divorzile, a condizione che ciò comporti una effettiva e significativa modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi sulla base di una valutazione comparativa delle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali. In ogni caso, tale valutazione va fatta nell'ambito di un procedimento giudiziale per la modifica delle condizioni dell’assegno e non può essere certamente lasciato alla libera contrattazione delle parti. 



 
 

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