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ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE

  • Immagine del redattore: Domenico Antonio Lamanna Di Salvo
    Domenico Antonio Lamanna Di Salvo
  • 17 dic 2020
  • Tempo di lettura: 3 min

Aggiornamento: 10 ott 2024

L'assegnazione della casa familiare è, forse, il tema più controverso e dibattuto nell'ambito del diritto di famiglia italiano. Originariamente, esso corrispondeva ad una necessità di tutela della parte più debole (id est, la moglie e la prole) nei confronti del pater familias. Oggi, però, le mutate strutture della società italiana rendono tale tema, da un lato, spinoso e, dall'altro, altamente problematico. Premesso che, oggi, la donna ha raggiunto in moltissimi casi una propria indipendenza economica, ci si chiede come tutelare, nell'ambito di un processo di separazione e divorzio, sempre più labili esigenze di equità giuridica con il sacrosanto ed inviolabile diritto di proprietà. Spesso, si arriva all'assurdo di vedere che il titolare dell'intero diritto di proprietà dell'immobile viene costretto ad uscire dalla propria casa, per di più continuando a pagare le rate del mutuo. Il risultato è, in questi casi, una distorsione dell'originaria volontà di equa tutela dei coniugi e, persino, un forzoso declassamento di un diritto costituzionalmente garantito (appunto il diritto di proprietà), de facto degradato di fronte ad esigenze costituzionali di pari rango (tutela della prole, eliminazione delle diseguaglianze familiari, etc.). Tanto premesso, è facile capire come da più parti si invochi oramai da anni un immediato e forte intervento del legislatore, che, ponendosi al di sopra di interessi di alcuni gruppi sociali, tenda a ristabilire la parità di diritti costituzionalmente garantiti di pari rango, eliminando quello che, a ben vedere, è ad oggi un privilegio "feudale" non più in linea con l'odierna struttura della società italiana.

Ad ogni buon modo, appare opportuno esaminare i presupposti per l'assegnazione, stante l'attuale normativa.

Come detto, l'assegnazione della casa familiare è un provvedimento che mira ad assicurare ai soggetti più deboli (id est, i figli) della famiglia la conservazione dello stesso ambiente di vita che caratterizzava l'epoca in cui la famiglia era ancora unita. Esso è, quindi, uno strumento di tutela per i minori,  volto a rendere per gli stessi meno traumatico lo scioglimento del legame tra i genitori (Cassazione civile, sez. I, ordinanza 10 giugno 2024, n. 16050). Ci si chiede cosa succede in assenza di prole: puo' la casa coniugale essere assegnata, ad esempio, al coniuge non proprietario? 

Al riguardo, la Suprema Corte si è espressa in maniera univoca sul tema (Cass. 24254/2018): "in materia di separazione o divorziol'assegnazione della casa familiare, pur avendo riflessi anche economici, particolarmente valorizzati dalla della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 6, comma 6, (come sostituito dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 11), è finalizzata all'esclusiva tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta, onde, finanche nell'ipotesi in cui l'immobile sia di proprietà comune dei coniugi, la concessione del beneficio in questione resta subordinata all'imprescindibile presupposto dell'affidamento dei figli minori o della convivenza con figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti" (e plurimis, Cass. 7 febbraio 2018, n. 3015; Cass. 18 settembre 2013, n. 21334; Cass. 21 gennaio 2011, n. 1491; Cass. 10 agosto 2007, n. 17643; Cass. 14 maggio 2007, n. 10994; Cass. 22 marzo 2007, n. 6979; Cass. 19 settembre 2006, n. 20256; Cass. 26 gennaio 2006, n. 1545; Cass. 6 luglio 2004, n. 12309). Rebus sic stantibus, in caso di assenza di prole la casa seguirà le sorti della proprietà. Ad onor del vero, alcune interessanti pronunce di merito hanno evidenziato che, quando la casa coniugale è grande abbastanza da poter essere divisa e, soprattutto, se i rapporti tra ex lo permettono, è anche possibile suddividerla in due unità abitative e assegnarne una a ciascun coniuge. In tal modo, i figli sono anche nelle condizioni migliori per mantenere rapporti adeguati con entrambi i genitori.


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